Revisione della disciplina del Casellario Giudiziale: le nuove disposizioni introdotte dal D.LGS. 2 ottobre 2018, n. 122

Blog

A partire dal 26 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale andrà a ricomprendere in un unico documento sia il certificato penale  che quello civile, di cui ai previgenti articoli 25 e 26 T.U.).

Per il cittadino europeo, inoltre, andrà anche ad indicare attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Il certificato dei carichi pendenti figurano invece i procedimenti penali in corso a carico del richiedente- interessato e gli eventuali giudizi di impugnazione.
In attesa dell’attivazione di un casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato dei carichi pendenti deve essere richiesto all’ufficio del Casellario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato.

Il Decreto legislativo n. 122/2018 dispone che nel certificato dei carichi pendenti non risultino (oltre ai provvedimenti esclusi a legislazione vigente), provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità ex art. 131 bis c.p., provvedimenti che dispongono la sospensione del processo con la messa alla prova, sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della prova.

Al seguente link è possibile visionare il testo integrale del decreto legislativo n. 122/2018: Decreto Legislativo n. 122/2018

Per maggiori informazioni ed assistenza in merito alla richiesta del nuovo certificato del casellario giudiziale potete contattarci alla seguente email: info@italiancertificates.com

Our team of professionals is at your complete disposal via telephone, email and skype.