L’Apostille è l’attestazione della qualità legale – quindi dell’autenticità e dell’ufficialità – del pubblico ufficiale o funzionario che rilascia e firma un determinato documento.
Tale legalizzazione viene effettuata dall’Autorità competente del Paese ove il documento è stato rilasciato e viene richiesta affinché un documento formato in un determinato stato abbia valore all’estero, in uno degli stati aderenti alla Convenzione Internazionale all’Aja del 5 ottobre 1961.
Le Apostille possono essere rilasciate ed applicate esclusivamente da un’autorità competente designata dallo Stato in cui il documento è stato rilasciato/formato e sottoscritto.
In Italia esistono due autorità competenti designate che si occupano di “rilasciare” l’Apostille:
1) la Procura della Repubblica presso i Tribunali competenti nel territorio di emissione dei documenti, nel caso di atti giudiziari e atti notarili;
2) la Prefettura competente per territorio, nel caso di tutti gli altri documenti amministrativi ammissibili previsti dalla Convenzione (certificati ministeriali, certificati camerali, documenti attestati dalle Camere di Commercio, certificati rilasciati dai Comuni, certificati dell’anagrafe tributaria…).